Le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili sono comunque soggette al pagamento della quota fissa della tassa rifiuti. E’ quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 25696 del 1/9/2022 che accoglie il ricorso della concessionaria comunale relativamente ad un avviso di accertamento TIA per le annualità dal 2007 al 2011, emesso a carico di una fabbrica di cosmetici e prodotti per la cura personale.
Sul punto la Cassazione evidenzia che la quota fissa della TIA è dovuta sempre per intero, sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di . . .
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