L’aggiudicatario non può pretendere una “revisione/adeguamento” dei prezzi, riservandosi di stipulare il contratto, pretendendo l’applicazione delle disposizioni in tema di varianti di cui al comma 1, lett. c) dell’articolo 106 del Codice. In questo senso il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 9426/2022. La disciplina, infatti, della revisione del prezzo è ancorata alla previsione di cui alla lettera a) comma 1 dell’articolo in parola che, tra l’altro, ammette la modifica del contratto in essere (e quindi di un contratto già stipulato) solo a condizione che nello stesso (e quindi già nella . . .
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