Un comune ha interpellato la sezione regionale Veneto della Corte dei Conti per avere indicazioni in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 (convertito in legge 58/2019) e relativo decreto attuativo, in particolare, quale ente che si colloca nella fascia di “virtuosità”, ponendo il seguente quesito:“se, in presenza di una spesa di personale 2021 (come rilevata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato) di importo inferiore a quella del 2018, sia consentito agli Enti utilizzare interamente la capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato concessa dall’art. 5 del D . . .
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