Il Comune di Avezzano ha interpellato la sezione regionale Abruzzo della Corte dei Conti per sapere se, nel nuovo regime della capacità assunzionale in termini finanziari, in caso di attivazione di progressioni verticali (ex art. 52 comma 1-bis del d.lgs. 165/2001):
- il budget assunzionale deve ritenersi eroso per l’integrale costo della retribuzione relativa alla nuova categoria di inquadramento oppure per l’importo differenziale fra la categoria di provenienza e quella di destinazione;
- la spesa annuale del personale, ai sensi dell’art. 1, comma 557 e seguenti, della legge 296/2006 risulterà incrementata per il solo importo . . .
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