La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 20 aprile 2026, n. 10408, ha evidenziato che l’art. 1 della legge 407/1998, nel prevedere, al primo periodo del comma 2, per i figli unici superstiti delle vittime del dovere e della criminalità organizzata il diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli, al quarto periodo del comma 2, espressamente esclude per i medesimi soggetti l’applicabilità della quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, della legge 68/1999, ovvero quella . . .
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