Dalla Corte dei Conti arriva un importante chiarimento in materia di fondo rischi per contenzioso e fondi passività potenziali, la cui sintesi è la seguente: il fondo contenzioso va costituito autonomamente (e, come tale, va considerato separatamente) rispetto agli eventuali altri accantonamenti per passività potenziali, previsti e disciplinati dall’art. 167, comma 3 del Tuel. A dieci anni dall’entrata in vigore della Riforma, sul punto non ci dovrebbero più essere dubbi, ma evidentemente non è così. Ma andiamo con ordine.
L’ente in esame non aveva provveduto alla ricognizione del proprio contenzioso in essere, come è invece previsto dal punto . . .
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