Con la decisione n. 10198 del 30 marzo 2022 la Cassazione ha chiarito che la società che effettua attività di supporto all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali non è legittimata a stare in giudizio nel contenzioso tributario, spettando la legittimazione solo all’ente impositore che ha emesso gli atti.
Sul punto la Cassazione evidenzia preliminarmente, in punto fatto, le seguenti circostanze: a) l'avviso di accertamento che ha dato origine al contenzioso tra le parti è stato emesso direttamente dall'ente titolare del tributo sicché l'atto impositivo, pur essendo stato predisposto e notificato dalla società alla quale era stato . . .
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