Obbligo del parere dell’organo di revisione sul contratto integrativo

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 21 febbraio 2022, n. 5679 conferma l’invalidità del contratto collettivo decentrato integrativo per mancanza o assenza del prescritto parere dell’organo di revisione.
Gli Ermellini rammentano che:
- stanti le chiare previsioni normative (attuale art. 40-bis del d.lgs. 165/2001) e contrattuali (attuale art. 8, comma 6, CCNL 21 maggio 2018), la verifica della compatibilità finanziaria rappresenta un requisito di legittimazione della pubblica amministrazione rispetto alla sottoscrizione del contratto integrativo;
- la sua mancanza non costituisce un mero vizio endoprocedimentale; esso comporta l’invalidità per contrasto con le suddette centrali . . .

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