La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 21 febbraio 2022, n. 5679 conferma l’invalidità del contratto collettivo decentrato integrativo per mancanza o assenza del prescritto parere dell’organo di revisione.
Gli Ermellini rammentano che:
- stanti le chiare previsioni normative (attuale art. 40-bis del d.lgs. 165/2001) e contrattuali (attuale art. 8, comma 6, CCNL 21 maggio 2018), la verifica della compatibilità finanziaria rappresenta un requisito di legittimazione della pubblica amministrazione rispetto alla sottoscrizione del contratto integrativo;
- la sua mancanza non costituisce un mero vizio endoprocedimentale; esso comporta l’invalidità per contrasto con le suddette centrali . . .
Enti Locali News è il nuovo strumento di informazione dedicato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
SEI UN NUOVO CLIENTE?
Per continuare a consultarlo
RegistratiSei già abbonato?
Accedi per visualizzare i contenuti