Considerato che il limite di spesa per il salario accessorio previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 riguarda il complessivo trattamento accessorio e che con l’introduzione dell’art. 33, comma 2, ottavo periodo, del d.l. 34/2019 (convertito in legge 58/2019) lo stesso può seguire la dinamica delle assunzioni dell’amministrazione, in presenza di posizioni organizzative attive nell’ambito di convenzioni tra più enti (gestione associata di servizi) – secondo le indicazioni ribadite dalla Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, nella delibera n. 151/2023/PAR del 5 luglio 2023 – il calcolo deve essere . . .
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