La Corte dei Conti, sezione regionale Abruzzo, con la deliberazione n. 135/2026/PAR del 15 ottobre 2026, ha affermato quanto segue:
- la mera previsione, in una precedente annualità, di risorse genericamente destinate o accantonate per progressioni economiche non è, di per sé, idonea a costituire il titolo giuridico per l’attribuzione di differenziali stipendiali con decorrenza economica retroattiva riferita a quella medesima annualità, ove nell’annualità stessa non si sia perfezionata la necessaria disciplina negoziale e procedurale prevista dal CCNL;
- diversamente, si finirebbe per trasformare un vincolo di destinazione contabile in un diritto retributivo già acquisito . . .
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