È una delle maggiori criticità incontrate nelle attività propedeutiche alla stesura del bilancio consolidato. Parliamo del mancato invio al comune capogruppo della documentazione e delle informazioni integrative per la sua elaborazione da parte degli enti da consolidare. L’allegato n. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 prevede che questi, unitamente ai bilanci di esercizio, siano trasmessi alla capogruppo entro dieci giorni dall’approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il venti luglio dell’anno successivo a quello di riferimento. Il posticipo al 31 ottobre della scadenza per l’approvazione del bilancio consolidato, introdotto dalla legge di bilancio per . . .
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