Le assunzioni finanziate con il fondo non autosuffienze sono escluse dal calcolo della soglia di capacità assunzionale

La Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 10/SEZAUT/2026/QMIG del 17 aprile 2026, ha pronunciato il seguente principio di diritto:

“Le risorse del fondo per le non autosufficienze destinate, ai sensi del DPCM 3 ottobre 2022, alle assunzioni di personale con professionalità sociale presso gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per l’implementazione dei Punti Unici di Accesso (PUA) devono essere considerate risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni, ai sensi dell’art. 57, comma 3-septies del d.l. n. 104/2020. Conseguentemente, le relative spese di personale possono essere escluse . . .

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