Quando venga irrogata al dipendente la sospensione obbligatoria dal servizio (ad esempio, conseguente alla sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari) si verifica l’impossibilità oggettiva e temporanea del lavoratore ad adempiere alla prestazione di lavoro e, parallelamente, si determinare la sospensione dell’obbligo retributivo del datore di lavoro, ex artt. 1256 e 1463 c.c.; è dovuta solo l’indennità prevista dal CCNL.
In questa fattispecie, anche quando il procedimento disciplinare (riattivato) si concluda con l’archiviazione, è esclusa la restitutio in integrum e ciò discende dalla cesura del rapporto di corrispettività tra le prestazioni, a prescindere . . .
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