Il TAR Veneto, sezione IV, nella sentenza 11 marzo 2025, n. 342 (controversia riguardante personale di una Università), ha ritenuto che nelle procedure per progressione verticale, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 15 del CCNL 16 novembre 2022, che contemplano la valutazione del numero e della tipologia degli incarichi rivestiti, è consentito all’amministrazione di dare rilievo a tale criterio non solo nel momento valutativo, ma anche in quello precedente dell’ammissione.
Il Collegio ritiene che le norme in esame attribuiscano all’amministrazione il potere discrezionale di “graduare . . .
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