Gli incarichi rivestiti possono anche essere ricompresi nei requisiti di ammissione alle procedure di progressione verticale

Il TAR Veneto, sezione IV, nella sentenza 11 marzo 2025, n. 342 (controversia riguardante personale di una Università), ha ritenuto che nelle procedure per progressione verticale, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 15 del CCNL 16 novembre 2022, che contemplano la valutazione del numero e della tipologia degli incarichi rivestiti, è consentito all’amministrazione di dare rilievo a tale criterio non solo nel momento valutativo, ma anche in quello precedente dell’ammissione.

Il Collegio ritiene che le norme in esame attribuiscano all’amministrazione il potere discrezionale di “graduare . . .

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