La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 9 maggio 2024, n. 12724, ha precisato che in caso di passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 165/2001, l’anzianità di servizio, di per sé, non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore da lavoro e deve essere salvaguardata in modo assoluto solo ove ad essa si correlino benefici economici ed il suo mancato riconoscimento comporti un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito.
L’anzianità pregressa, invece, non pu . . .
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