Nelle procedure comparative per la progressione tra le aree vale il criterio residuale di preferenza della minore età anagrafica

Nelle procedure comparative per progressione verticale l'ente può stabilire che, a parità di merito ed altri titoli, sia preferito il dipendente con maggiore anzianità anagrafica oppure vale, come nei pubblici concorsi, la regola di preferenza per il soggetto con minore anzianità anagrafica?

La questione è stata trattata nella sentenza del TAR Sicilia-Catania, sezione II, 17 maggio 2024, n. 1845.

Il Collegio ha evidenziato quanto di seguito sintetizzato.

Le procedure comparative per la progressione tra le aree di cui al vigente art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, mantengono, sul piano sostanziale, le . . .

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