Nel caso di affidamento di incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, alla luce nel nuovo codice che non prevede i limiti di subappalto che stabiliva in precedenza il d.lgs. 50/2016, quale di queste prestazioni possono essere subappaltate dal professionista in possesso di tutti i requisiti speciali e che in fase esecutiva ritegna preferibile ricorrere ad altri collaboratori, appunto tramite il subappalto?
A differenza del codice del 2016 che espressamente vietava per questo tipo di servizi il subappalto (art. 31, comma 8) il nuovo codice non pone limiti . . .
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