Le somme destinate al welfare integrativo non sono soggette al limite del salario accessorio

La Città metropolitana di Torino ha interpellato la sezione regionale Piemonte della Corte dei Conti in merito all’assoggettabilità delle somme da destinare a welfare integrativo, ex art. 82 del CCNL 16 novembre 2022, al limite previsto per il salario accessorio (art. 23, comma 2, del d.lgs.) 75/2017; più in specifico l’ente ha chiesto (quesito ritenuto oggettivamente ammissibile):

- “se le somme destinate al finanziamento del welfare provenienti dal fondo risorse decentrate siano o meno da includere nel tetto del salario accessorio e se, in tale ambito, assuma un rilievo il fatto che . . .

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