La Città metropolitana di Torino ha interpellato la sezione regionale Piemonte della Corte dei Conti in merito all’assoggettabilità delle somme da destinare a welfare integrativo, ex art. 82 del CCNL 16 novembre 2022, al limite previsto per il salario accessorio (art. 23, comma 2, del d.lgs.) 75/2017; più in specifico l’ente ha chiesto (quesito ritenuto oggettivamente ammissibile):
- “se le somme destinate al finanziamento del welfare provenienti dal fondo risorse decentrate siano o meno da includere nel tetto del salario accessorio e se, in tale ambito, assuma un rilievo il fatto che . . .
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