Con la decisione n. 25435 del 29/8/2023 la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento secondo cui le riduzioni/esenzioni della TARI in caso di aree produttive di rifiuti speciali o promiscue presuppongono la preventiva dichiarazione del contribuente, la cui carenza non è emendabile in giudizio se non per il futuro.
Nel caso in esame, riguardante la TARES 2013, una industria specializzata nella produzione di filati per maglieria e tessitura richiedeva la detassazione forfettaria dell'area in cui si producevano, in modo promiscuo, rifiuti urbani e speciali. Il giudizio di merito si concludeva sfavorevolmente per l'impresa, non avendo questa . . .
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