Una recente delibera della Corte dei Conti Puglia ha contestato a un ente la contabilizzazione degli oneri di urbanizzazione, fatta in base alle riscossioni effettuate, ribadendo quanto invece previsto dall’allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 al punto 3.11:
3.11 L’obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione), la seconda (costo di costruzione) è esigibile nel corso dell’opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla . . .
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