Per valutare il demansionamento è sufficiente apprezzare l’equivalenza formale delle mansioni e non rilevano, invece, l’incidenza dei mutamenti sulla professionalità e personalità del lavoratore.Infatti, l’assegnazione a mansioni diverse, se ricomprese nel medesimo ambito formale riveniente dalla contrattazione collettiva non è, di per sé, un comportamento illegittimo o inadempiente.La Corte di Cassazione civile, sezione VI, nell’ordinanza 3 novembre 2022, n. 32423 ha, quindi, ribadito che:“in ambito di pubblico impiego, vale infatti il diverso assetto per cui ‘l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza formale delle mansioni . . .
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