Si chiede se a fronte dell’esonero dall’IMU dei fabbricati “merce”, a partire dal 2022, è prevista una misura compensativa per i Comuni.
L’art. 2 del D.L. 102/2013 (conv. L. 124/2013) stabilisce che non è dovuta la seconda rata 2013 per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Pertanto, per il 2013 l’IMU resta dovuta fino al 30 giugno, mentre dal 2014 i fabbricati merce sono esenti dall’IMU "a regime", successivamente soggetti a TASI (dal 2016 fino al . . .
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