L’esclusione automatica “eterointegrativa” solo per le procedure emergenziali del D.L. 76/2020

L’autorità anticorruzione, con due recenti pareri espressi nel mese di febbraio (nn. 46 e 47), è tornata sulla questione dell’esclusione automatica  delle offerte nelle procedure sottosoglia aggiudicate con il criterio del prezzo più basso. Come noto, nel nostro attuale ordinamento giuridico degli appalti sono previste due disposizioni sull’esclusione automatica: la prima riportata nel comma 8 dell’articolo 97 del Codice; la seconda, quale possibile deroga, prevista nell’articolo 1, comma 3 del DL 76/2020 (convertito con legge 120/2020). Le due fattispecie condividono i principi legittimanti (la condizione di operare nel sottosoglia con il criterio di aggiudicazione . . .

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