Stabilizzazioni solo per chi non ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza 26 novembre 2021, n. 7911, anche riprendendo le motivazioni di cui al precedente arresto 3 febbraio 2020, n. 872, ribadisce che è presupposto essenziale per la partecipazione alle procedure di stabilizzazione, previste dall’art. 20 del d.lgs. 75/2017, l’assenza in capo ai candidati di rapporti di lavoro pubblico a tempo indeterminato.

La predetta condizione, infatti, risulta del tutto incompatibile con l’idea stessa di stabilizzazione del dipendente “precario” ed in aperto contrasto con l’esplicita finalità della citata norma, appositamente rubricata “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”. 

La norma . . .

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