Il termine di impugnazione decorre dall’aggiudicazione (e non dalla comunicazione dell’esito positivo sulla verifica dei requisiti)

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la recente sentenza n.  5748/2021  chiarisce – vista la censura reiterata in appello (e già respinta in primo grado) –  la differenza sostanziale tra l’aggiudicazione definitiva pur non efficace (in quanto condizionata alla verifica positiva dei requisiti dichiarati) ed il provvedimento  successivo, comunicato agli competitori, con cui si informa sul riscontro positivo dei requisiti. Come già avvenuto in primo grado (TAR Campania, Sezione Prima, 23 settembre 2020, n. 3994), il giudice non viene persuaso dalla censura secondo cui, per la proseguibilità/procedibilità del ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione . . .

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