Con la sentenza n. 162 del 20/04/2021 la Corte dei Conti Toscana ha affermato che dopo le modifiche introdotte dal D.L. 34/2020 il gestore della struttura ricettiva non può più ricoprire il ruolo di agente contabile, ma continuerà a poter essere citato davanti alla Corte dei Conti per tutte le ipotesi di omesso riversamento anteriori al 19 maggio 2020, a titolo di responsabilità contabile e a titolo di responsabilità amministrativa per il periodo successivo.
Invero, la sussistenza della giurisdizione permane anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 180 del d.l. 34/2020, convertito nella . . .
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