Sappiamo che la prova dei “vincoli affettivi” di cui alla definizione della famiglia anagrafica, viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia, utilizzando la sezione ad hoc del modulo ministeriale. Spesso però ci si chiede se sia possibile rivedere tale dichiarazione, provvedendo ad una riunione, piuttosto che ad una scissione di famiglia anagrafica.
Sono necessarie alcune considerazioni in merito.
Ci sono indubbiamente degli eventi comprovati che possono far ritenere il sopravvenuto insorgere - nella situazione di fatto – di vincoli affettivi, quali ad es. la nascita di un figlio o la dichiarazione legata alla . . .
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