L’esborso per sanzione/contravvenzione conseguente all’inosservanza delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro è imputabile, a titolo di danno erariale, al soggetto che riveste la qualifica di “datore di lavoro” ed a chi ha concorso nella condotta illecita.In questo senso si è pronunciata la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Friuli-Venezia Giulia, con la sentenza n. 42/2022 depositata il 20 settembre 2022, nei confronti del direttore generale (e legale rappresentante) e del direttore amministrativo di un’agenzia regionale.Il direttore generale, nella sua qualità di “datore di lavoro”, aveva omesso di richiedere al medico competente . . .
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