Non può usufruire dell’esonero dall’Imu la società agricola che effettua anche attività di acquisto, compravendita e permuta di immobili in generale, difettando il requisito dell’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile. E’ quanto affermato dalla Cassazione con la pronuncia n. 26474 del 8/9/2022, che ha accolto il ricorso del Comune ribaltando l’esito del giudizio di merito, riguardante l’IMU 2013.
La Cassazione ritiene di condividere i principi espressi in sede di legittimità da un orientamento recente, secondo cui le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 228/2001 . . .
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