La pubblica amministrazione ha l’onere di motivare la mancata valutazione dei titoli o la loro non idoneità per la partecipazione alla procedura concorsuale in modo esplicito, adeguato e puntuale, non potendo, invece, limitarsi ad indicare che quelli dichiarati/posseduti non sono tra quelli ammessi/valutabili.
La suddetta motivazione non può mai essere postuma, in sede contenziosa.
In presenza di motivazione inadeguata il Giudice dispone l’annullamento degli atti ed il riesame dei titoli “contestati”, secondo le suddette modalità.
Queste indicazioni sono contenute nella sentenza del TAR Lazio-Roma, sezione III-quater, 2 agosto 2022, n. 10878 . . .
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