Con la decisione n. 18882 del 3/6/2022 la Cassazione ha affermato che l’Imu maturata dopo la dichiarazione di fallimento rientra tra le spese sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione dell’immobile ed integra una “uscita di carattere specifico”, a norma dell’articolo 111 ter L.F., che grava in prededuzione su quanto ricavato dalla liquidazione dell’immobile, anche se oggetto di ipoteca.
La Cassazione ha respinto il ricorso di un istituto bancario il quale riteneva che sul credito ipotecario possono prevalere solo le spese di giustizia per atti conservativi o espropriativi ex art. 2770 . . .
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