La stazione appaltante non è tenuta a dimostrare, una volta verificata l’unicità del centro decisionale da cui promanano le offerte, anche la capacità/grado di condizionamento dell’esito della gara. Il primo rilievo è dirimente per consentire l’esclusione dei concorrenti coinvolti. E’ questo l’importante chiarimento pratico/operativo fornito dal Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 4625/2022.
La sentenza
L’ipotesi di esclusione in parola, per collegamento, trova di (…) infatti, di evitare il (rischio di un) previo accordo tra gli offerenti (appartenenti al medesimo gruppo o centro di interessi economici), che comprometterebbe la segretezza reciproca . . .
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