L’autorità anticorruzione con il recente parere n. 234/2022, reso in sede di precontenzioso, ribadisce – anche alla luce di quanto già chiarito dalla giurisprudenza consolidata -, che la possibilità di “riparametrare” i punteggi assegnati agli elementi/sub elementi oggetto di valutazione, nell’appalto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non costituisce un “diritto” dell’appaltatore ma una prerogativa che, per essere utilizzata dalla commissione di gara, deve essere prevista nella legge di gara. In difetto non è possibile procedere con arbitrarie riparametrazioni.
La vicenda
Nel caso di specie, l’operatore (escluso per non aver raggiunto . . .
Enti Locali News è il nuovo strumento di informazione dedicato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
SEI UN NUOVO CLIENTE?
Per continuare a consultarlo
RegistratiSei già abbonato?
Accedi per visualizzare i contenuti