Come indicato nel principio contabile allegato 4/1 al paragrafo 9.2, i comuni approvano il bilancio di previsione del triennio successivo entro il 31 dicembre di ogni anno, conseguentemente - per adempiere nei tempi - alcune risultanze non possono ancora essere considerate definitive e vengono inserite come valori presunti.
A seguito delle proroghe stabilite, prima con DM n. 309 del 24/12/2021 al 31/03/2022 e successivamente con DL 228 del 30/12/2021 al 31 maggio 2021, alcuni enti - avendo approvato prima il riaccertamento ordinario dei residui rispetto al bilancio di previsione - devono invece ora necessariamente tenere in . . .
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