Il Consiglio di Stato, con la recentissima sentenza del 5 aprile 2022 n. 2519 torna su alcuni aspetti, relativi alla commissione di gara, di particolare attualità. Si tratta di questioni, come si vedrà, che richiedono una attenta cura nei vari adempimenti che il RUP deve presiedere.
L’esclusione dei candidati
Una delle censure dell’appellante è che la propria esclusione risultava disposta dalla commissione di gara (in ossequio, tra l’altro, ad una specifica disposizione del disciplinare di gara). Il ragionamento espresso dal dogliante è quello classico: la commissione, ai sensi dell’articolo 77 del Codice non ha alcun potere . . .
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