La Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, sezione lavoro, nella sentenza 9 settembre 2026, ha evidenziato che l’amministrazione può legittimamente rilasciare al dipendente un primo nulla osta preventivo, per partecipare ad una procedura di mobilità volontaria, e successivamente un nulla osta definitivo, ma subordinato (nei tempi del trasferimento) al soddisfacimento delle esigenze gestionali ed organizzative dell’ente (ivi compresa la necessità di far fronte a carenze di personale o di coprire il posto che si renderebbe vacante).
Si rientra, infatti, nell’ambito della discrezionalità dell’amministrazione datrice di lavoro e sino al rilascio del nulla osta . . .
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