La mancata adozione del programma triennale, nel caso di specie, per l’acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ai 140 mila euro non costituisce una causa di illegittimità e, quindi, invalidità, dell’appalto comunque bandito. E’ questa la sintesi della recente sentenza del Tar Toscana, Firenze, sez. II, n. 1231/2026. Nonostante l’affermazione in argomento è bene evidenziare che il giudice comunque ricorda la rilevanza fondamentale della previa programmazione la cui assenza, in ogni caso, può esporre a responsabilità per danni eventualmente provocati agli operatori ed alla stessa stazione appaltante.
Da notare che si tratta di . . .
Enti Locali News è il nuovo strumento di informazione dedicato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
SEI UN NUOVO CLIENTE?
Per continuare a consultarlo
RegistratiSei già abbonato?
Accedi per visualizzare i contenuti