La Corte dei Conti, sezione regionale Campania, con la deliberazione n. 129/2026/PAR del 4 maggio 2026, ha evidenziato che la trasformazione, da parte dell’ente locale, di uno o più rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale in uno o più rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, è ammissibile a condizione che:
- sia verificata la previa sussistenza dell’an della capacità assunzionale (cfr., Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 19/2024/QMIG), ossia il rispetto del “margine finanziario” di cui all’art. 1, comma 557 e seguenti, della legge 296/2006 . . .
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