Non è obbligatorio valorizzare i percorsi formativi “Syllabus” nelle progressioni tra le aree

Il TAR Lazio-Roma, sezione III, con la sentenza 29 maggio 2026, n. 9943, ha sancito che quando l’avviso per la selezione per progressione verticale prevede l’attribuzione di un certo punteggio per ogni “competenza informatica certificata”, l’amministrazione non è tenuta ad attribuire automatica rilevanza a qualsiasi attestato formativo comunque denominato, ma richiede un’attività di verifica dei titoli dichiarati, da compiersi secondo criteri di ragionevolezza e coerenza con le finalità della procedura.

L’aggettivo “certificate”, riferito alle competenze informatiche, evoca per sua stessa natura il riconoscimento da parte di enti accreditati e abilitati al rilascio di certificazioni aventi . . .

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