La scelta di modificare la modalità di reclutamento del personale può essere assunta dal competente organo comunale senza che sia necessaria una formale revisione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dovendo, invece, quest’ultimo riguardare solo il fabbisogno (previsione, soppressione, inserimento); vale a dire esclusivamente il “se” del fabbisogno e non anche il “come”.
La rimodulazione della modalità di copertura del medesimo è, infatti, un profilo che rientra nella discrezionalità organizzativa dell’amministrazione e può essere oggetto di rivalutazione alla luce di sopravvenute esigenze di carattere pubblico, senza che sia necessaria, in ogni caso, una previa formale modifica programmatoria . . .
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