La Corte dei Conti, sezione regionale Toscana, con la deliberazione n. 80 dell’11 maggio 2026, ha evidenziato che anche a seguito dell’integrale utilizzo dell’incremento fino al 48%, consentito dall’art. 14 del decreto-legge n. 25/2025, gli enti locali possono procedere all’adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 nonché ad un ulteriore incremento del fondo, ma esclusivamente nei limiti e per le finalità indicate dall’art. 33, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34/2019.
Resta fermo che, anche in tale ipotesi, l’eventuale incremento . . .
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