La Corte dei Conti, sezione regionale Molise, con la deliberazione n. 43/2026/PAR del 22 aprile 2026, pur dichiarando l’inammissibilità soggettiva del quesito formulato da un comune in merito all’esclusione della spesa per il Segretario dai limiti di spesa di personale – segnatamente art. 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006 e art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 – ha evidenziato che: “Dal tenore letterale delle norme appena richiamate, apparirebbe prima facie plausibile ad un accorto interprete un’esegesi che, privilegiando ragioni di coerenza logica ed omogeneità di calcolo, sancisse l’irrilevanza della spesa . . .
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