La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 8 aprile 2026, n. 8812 – in una controversia riguardante un rapporto di lavoro nel comparto Scuola – ha ribadito il concetto generale secondo il quale il periodo di prova rimane sospeso solo per le causali espressamente previste dal CCNL (cfr. art. 21, comma 4, CCNL 23 febbraio 2026) o dalla legge, tra le quali non sono certamente ricompresi i giorni festivi, i riposi settimanali ed i giorni di chiusura della struttura, che non sono inquadrabili nel concetto di “assenza”, per rientrare, piuttosto, nella . . .
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