Nelle progressioni economiche è legittima la decisione di valutare solo l’anzianità nell’ente

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 7 gennaio 2026, n. 351 (in una contestazione sollevata da una dipendente di un’azienda ospedaliera) ha evidenziato che è legittimo valutare, ai fini delle progressioni economiche, solo l’anzianità di servizio nel medesimo ente.

In particolare, la Suprema Corte ha sottolineato che:

  • l’anzianità di servizio, che di per sé non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore, deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici e il mancato riconoscimento della pregressa anzianit . . .

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