La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 2 ottobre 2025, n. 26618 ha affermato il principio secondo il quale:
“La mancata fissazione da parte del legislatore di un termine di decadenza all’azione ex art. 28 St. lav. consente alle organizzazioni sindacali di scegliere liberamente, nell’ambito delle proprie autonome valutazioni e nell’esercizio dei propri poteri di autotutela, i tempi per la domanda giudiziaria di cessazione dell’attività antisindacale, che pertanto può essere proposta anche dopo lungo tempo dall’inizio della illegittima condotta. Ed invero, l’urgenza funge da requisito dell’ordine rivolto dal Pretore al datore . . .
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