Il Tribunale ordinario di Bologna, sezione lavoro, con il decreto del 22 settembre 2025, ha ritenuto non costituire comportamento antisindacale (ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori) le comunicazioni, anche reiterate, che il datore di lavoro (nella fattispecie, una società) ha inviato direttamente alla platea dei dipendenti nel corso di trattative sindacali, per informare sulla posizione aziendale.
Tale condotta datoriale non è oggettivamente idonea a ledere le prerogative sindacai, quando le comunicazioni non abbiano ostacolato le attività sindacali, limitato il diritto di sciopero e/o leso l’immagine del sindacato . . .
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