La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 9 settembre 2025, n. 24922 (resa in controversia di lavoro privato) ha sancito la legittimità del licenziamento intimato ad un padre-lavoratore per aver tenuto una condotta di sviamento della finalità del congedo parentale avendo, lo stesso, trascurato (nel periodo di congedo) di garantire il soddisfacimento dei bisogni affettivi dei figli (in specie, del figlio minore) e della loro esigenza di un pieno inserimento nella famiglia, dedicandosi, anche, ad attività lavorativa all’interno dello stabilimento balneare gestito dalla moglie e senza apportare alcun miglioramento all’organizzazione del nucleo familiare ma, anzi, rendendo . . .
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