Il dipendente al quale sia stato concessa la possibilità di assentarsi per ulteriori diciotto mesi (in casi particolarmente gravi) una volta superato il periodo di comporto (art. 48, commi 1 e 3, del CCNL 16 novembre 2022) non è tenuto a presentare ulteriori certificati di malattia, a giustificazione dell’assenza.
Infatti, mentre durante il periodo di comporto, nonostante l’assenza dal lavoro, continua a maturare l‘anzianità di servizio e il lavoratore mantiene il diritto alla retribuzione, diversamente avviene nel caso dell’aspettativa dove, per espressa previsione contrattuale, si interrompe la maturazione dell’anzianità e non è retribuita.
Durante il periodo di . . .
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